Le luci di posizione non servono a illuminare la strada, ma a rendere l’auto visibile. Per questo, nel 2026, vanno accese da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba e anche di giorno in galleria, con nebbia, neve, pioggia intensa o in ogni altra situazione di scarsa visibilità. Però c’è un punto che molti sbagliano: durante la marcia, per le auto, le luci di posizione da sole non bastano quasi mai, perché l’articolo 153 impone anche gli anabbaglianti. Se invece il veicolo è fermo o in sosta, la regola cambia e contano molto illuminazione pubblica, posizione del mezzo e contesto stradale. Le sanzioni, poi, non sono tutte uguali: una cosa è usare male le luci, un’altra è circolare con dispositivi mancanti, non conformi o non funzionanti.
Cosa sono davvero le luci di posizione
Le luci di posizione sono quelle che segnalano la presenza del veicolo verso l’anteriore, il posteriore e, quando previste, anche lateralmente. Lo si capisce bene anche dalle regole tecniche del regolamento: le luci anteriori e posteriori devono potersi accendere insieme alle eventuali luci d’ingombro e alla luce targa, proprio perché il loro compito è rendere riconoscibile l’auto, non sostituire i fari di marcia. In pratica sono luci “per farsi vedere”, non “per vedere meglio”.
Quando vanno accese durante la marcia
Per le auto, la regola più importante è questa: nelle ore notturne e in tutte le situazioni di scarsa visibilità devi tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, quelle d’ingombro; in più, sui veicoli a motore, devi tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Quindi, se stai guidando di notte o sotto pioggia intensa, le sole luci di posizione non sono sufficienti.
Di giorno, invece, per le auto cambia il contesto. Fuori dai centri abitati, durante la marcia, resta l’obbligo di usare luci di posizione e anabbaglianti, salvo la possibilità di usare le luci di marcia diurna se l’auto ne è dotata. Nei centri abitati, in condizioni normali di buona visibilità, per le auto questa regola generale non vale allo stesso modo; ma appena entri nei casi dell’articolo 153, come galleria, nebbia, neve o pioggia intensa, tornano obbligatorie le luci prescritte. È una delle confusioni più frequenti anche per chi sta preparando la patente B.
Durante fermata e sosta cosa cambia
Quando ricorrono le condizioni dell’articolo 153, l’uso dei dispositivi luminosi è obbligatorio anche durante fermata e sosta, ma con due eccezioni molto importanti: se il veicolo è reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica oppure se viene collocato fuori dalla carreggiata. L’obbligo vale anche sulle corsie di emergenza. Quindi, in una strada buia o con visibilità ridotta, lasciare l’auto senza luci può essere una violazione; in una zona urbana ben illuminata, invece, la risposta può essere diversa.
Nei centri abitati esiste poi una regola più specifica: nelle ore notturne o nei casi di scarsa visibilità, i veicoli a motore lunghi non più di 6 metri e larghi non più di 2 metri, se sostano al margine della carreggiata, possono essere segnalati con le luci di sosta poste dalla parte del traffico, al posto delle normali luci di posizione. È una norma tecnica, ma molto utile da conoscere perché spiega perché alcune auto parcheggiate mostrano solo una luce laterale.
Luci di posizione e DRL non sono la stessa cosa
Le DRL, cioè le luci di marcia diurna, non coincidono con le luci di posizione. La definizione normativa le descrive come dispositivi rivolti verso l’avanti destinati a rendere più visibile il veicolo durante la circolazione diurna. Inoltre l’articolo 152 chiarisce che possono essere usate, se il veicolo ne è dotato, fuori dai casi dell’articolo 153 comma 1. Tradotto: le DRL servono per la marcia diurna in condizioni normali, ma non sostituiscono le luci richieste di notte o con scarsa visibilità, e soprattutto non sostituiscono le luci posteriori di posizione.
È anche per questo che molti automobilisti credono di avere “le luci accese” solo perché vedono le DRL davanti, mentre dietro l’auto può restare molto meno visibile. In pratica, se piove forte, entri in galleria o cala la luce, non basta affidarsi alle sole luci diurne.
Colori ammessi delle luci di posizione
Sul piano tecnico i colori sono piuttosto chiari. La luce di posizione anteriore deve essere bianca, quella posteriore rossa; la luce targa posteriore deve essere bianca; le luci di posizione laterali, quando previste, sono giallo ambra, con alcune particolarità tecniche per il dispositivo più arretrato se combinato con altre luci posteriori. Questo è il motivo per cui, su un’auto normale, vedere davanti luci rosse o dietro luci bianche come luci di posizione non è semplicemente “strano”: è fuori dallo schema normativo dei dispositivi di illuminazione.
La spia sul cruscotto
Anche la spia ha una disciplina precisa. Il regolamento prevede una spia d’innesto obbligatoria per le luci di posizione anteriori e posteriori; non deve essere intermittente. Per l’anteriore, la spia separata non è necessaria se l’illuminazione del cruscotto può accendersi solo insieme alle luci di posizione anteriori. Per il posteriore, invece, la spia deve essere combinata con quella delle anteriori. In pratica, nella maggior parte delle auto il conducente riceve un’indicazione unica che segnala l’attivazione delle luci di posizione.
Multe: quando si applicano art. 153, art. 72 e art. 79
Se il problema è l’uso scorretto delle luci, il riferimento è l’articolo 153. Per chi viola le regole generali sull’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, la sanzione è da 42 a 173 euro; sale a 87-344 euro solo per la violazione del comma 3, cioè i casi legati all’uso improprio dei proiettori di profondità. Per le luci di posizione, nella pratica ordinaria, la fascia che interessa di più è quindi quella da 42 a 173 euro.
Se invece circoli con un veicolo in cui uno dei dispositivi prescritti manca o non è conforme alle disposizioni, entra in gioco l’articolo 72, con sanzione da 87 a 344 euro. È il caso tipico dei dispositivi non regolari sotto il profilo costruttivo o omologativo.
C’è poi un terzo livello, spesso trascurato ma molto concreto: l’articolo 79. Se i dispositivi di cui all’articolo 72 sono presenti ma non funzionano oppure non sono installati regolarmente, la sanzione è ancora da 87 a 344 euro. In altre parole, una luce bruciata o un dispositivo montato male non rientrano sempre nella stessa logica dell’uso scorretto: possono diventare un problema di efficienza del veicolo. Ed è anche uno dei motivi per cui le luci rientrano tra i controlli tipici della revisione.
Gli errori più comuni
L’errore classico è pensare che le luci di posizione bastino per circolare di notte. Non è così, perché l’articolo 153 richiede anche gli anabbaglianti. Il secondo errore è confondere le DRL con le luci di posizione: davanti sembrano “luci accese”, ma giuridicamente e tecnicamente non sono la stessa cosa. Il terzo è ignorare la differenza tra uso sbagliato delle luci e dispositivo non conforme o non funzionante, che porta a sanzioni diverse. Il quarto è lasciare l’auto ferma in una zona buia credendo che la sosta esoneri sempre dall’obbligo: dipende da visibilità, illuminazione pubblica e posizione del veicolo.
FAQ sulle luci di posizione auto
Le luci di posizione da sole bastano per guidare di notte?
No. Di notte, in galleria e in caso di scarsa visibilità, l’articolo 153 impone le luci di posizione ma anche i proiettori anabbaglianti sui veicoli a motore.
In città di giorno devo tenerle accese?
Per le auto, di giorno nei centri abitati e con buona visibilità non c’è l’obbligo generale che vale invece fuori dai centri abitati; ma se ricorrono i casi dell’articolo 153, come galleria, nebbia, neve o pioggia intensa, diventano obbligatorie.
Le DRL sostituiscono le luci di posizione?
Solo fuori dai casi dell’articolo 153 e solo come luci di marcia diurna. Non sostituiscono il pacchetto di luci richiesto di notte o con scarsa visibilità e non equivalgono alle luci posteriori di posizione.
Di che colore devono essere?
Anteriormente bianche, posteriormente rosse; la luce targa deve essere bianca e le luci di posizione laterali, quando presenti, giallo ambra.
Quanto costa la multa?
Per l’uso scorretto delle luci, la sanzione ordinaria dell’articolo 153 è da 42 a 173 euro. Se il dispositivo manca, non è conforme, non funziona o è montato irregolarmente, si entra invece nell’area degli articoli 72 e 79, con sanzioni da 87 a 344 euro.
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